diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2496 del 17/10/1966 (Rv. 324818 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRA LEGALI - PIGIONE SUPERIORE ALLA MISURA LEGALE - PAGAMENTO DELLA SOLA SOMMA DOVUTA PER LEGGE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO INCIDENTER TANTUM DELLA MISURA LEGALE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1966-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324818-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRA LEGALI - PIGIONE SUPERIORE ALLA MISURA LEGALE - PAGAMENTO DELLA SOLA SOMMA DOVUTA PER LEGGE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO INCIDENTER TANTUM DELLA MISURA LEGALE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Nessuna norma vieta al conduttore di versare a suo rischio il canone in misura inferiore a quello corrisposto in precedenza, se ritiene che questo fosse superiore a quello dovuto per legge: e poiche non vi e inadempimento senza che vi sia un debito, che si possa lamentare inadempiuto, non e la circostanza di avere operato stragiudizialmente la riduzione della pigione che puo determinare la risoluzione del contratto per morosita del conduttore, ma soltanto l'accertato torto di costui, se egli cosi facendo e venuto a pagare un canone inferiore a quello che per legge era da lui dovuto. Ne deriva che, se in Sede di giudizio ordinario di risoluzione per morosita sorga controversia sulla misura del canone, sostenendosi dal conduttore che l'entita della pigione convenuta con il locatore e maggiore di quella allo stesso spettante per legge, il giudice non puo ritenere avvenuta la morosita del conduttore solo perche questi, prima di corrispondere il canone in misura inferiore, non ha fatto ricorso al magistrato, bensi dovra, ai fini di acquisire la premessa indispensabile per la emananda pronuncia, stabilire, sia pure incidenter tantum, la misura legale del canone che al locatore deve essere corrisposta. (Cfr 1308/62).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)