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Sez. 3, Sentenza n. 4776 del 01/09/1982 (Rv. 422756 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE SUL PRESUPPOSTO DELLA INDEBITA MAGGIORAZIONE DI ESSO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422756-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE SUL PRESUPPOSTO DELLA INDEBITA MAGGIORAZIONE DI ESSO - ILLEGITTIMITÀ.*

Il conduttore non può sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del canone di locazione in base all'assunto della indebita maggiorazione di esso, se questa non sia stata previamente accertata in giudizio, non discriminando l'inadempimento come incolpevole il convincimento del conduttore dell'illegittimità della maggiorazione stessa. (V 6216/81, mass n 416996; (V 3465/71, mass n 355087; (V 2496/66, mass n 324818; (Conf 3592/81, mass n 414200; (Conf 6050/79, mass n 402754; (Conf 3141/76, mass n 381916).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)