Sez. 1, Sentenza n. 17895 del 18/02/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228284 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Divieto di concessione correlato ai reati e alle condizioni previste dall'art. 4 bis Ord. Pen. - Operatività anche per fatti commessi anteriormente all'applicabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 - Sussistenza - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per fatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., opera anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 152/91 che ha introdotto l'aggravante di cui all'art. 7, in quanto l'art. 4 bis dell'ord. pen. non fa alcun riferimento all'aggravante specifica.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)