Sez. 1, Sentenza n. 2690 del 09/12/2010 Cc. (dep. 26/01/2011) Rv. 249556 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Aggravante ex art. 7 e attenuante ex art. 8 D.L. n. 152 del 1991 - Divieto - Applicabilità .
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 656, comma nono, cod. proc. pen. si applica nel caso di condanna per delitti in relazione ai quali sia intervenuto l'accertamento giudiziale della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in L. 12 luglio 1991 n. 203, pur quando sia stata applicata la circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia di cui al successivo art. 8, che opera soltanto "quoad poenam".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)