Sez. L, Sentenza n. 3696 del 24/07/1978 (Rv. 393213 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI UN NUOVO CONSULENTE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI UN NUOVO CONSULENTE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Nei giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, il giudice del merito, anche se non e tenuto a disporre in secondo grado una nuova consulenza tecnica, deve, tuttavia, in presenza di elementi specifici sottoposti al suo giudizio, dare adeguata risposta mediante l'enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti compiuti. Pertanto ove il giudice non tenga conto delle contrarie argomentazioni specifiche della parte, ovvero ometta la necessaria valutazione anche con una nuova consulenza delle ulteriori obiettive circostanze evidenziate, limitandosi a ripetere i criteri seguiti dal giudice di primo grado, la sua decisione e censurabile in Sede di legittimita sotto il profilo del vizio di motivazione. (V 1257/73, mass n 353835; (Conf 2098/76, mass n 380920).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)