Sez. L, Sentenza n. 1294 del 02/03/1982 (Rv. 419173 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - CRITICHE SPECIFICHE MOSSE ALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE DA UNA DELLE PARTI - OMISSIONE DELLA RELATIVA VALUTAZIONE - VIZIO DELLA MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - CRITICHE SPECIFICHE MOSSE ALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE DA UNA DELLE PARTI - OMISSIONE DELLA RELATIVA VALUTAZIONE - VIZIO DELLA MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Nei giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, poiché gli errori inficianti le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio si ripercuotono nella decisione del giudice del merito che si sia adeguata ad esse, una tale decisione è viziata nella motivazione ove il giudice non abbia tenuto conto delle specifiche critiche mosse alla relazione di consulenza dalla parte, procedendo ad una valutazione autonoma dalla medesima, previa eventuale rinnovazione delle indagini tecniche. (V 3696/78, mass n 393213; (V 2098/76, mass n 380920; (V 1164/74, mass n 369176).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)