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Sez. L, Sentenza n. 11181 del 14/12/1996 (Rv. 501331 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Dimissioni - Convalida da parte dell'ispettorato del lavoro - Illegittimità - Art. 11 d.P.R. n. 1026 del 1976 - Disapplicazione - Necessità.
Stato
decisa il 1996-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501331-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

L'art. 11 del regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 1026 del 1976) della legge n. 1204 del 1971 (sulla tutela della lavoratrice madre) - norma che, durante il periodo in cui è previsto dall'art. 2 della legge il divieto di licenziamento della lavoratrice madre, condiziona l'efficacia delle dimissioni di quest'ultima alla successiva convalida delle stesse ad opera dell'ispettorato del lavoro - è illegittimo e deve essere disapplicato dal giudice ordinario perché, nell'introdurre tale condizione di efficacia delle dimissioni, detta una disciplina diversa e confliggente rispetto a quella prevista dall'art. 12 della legge, che non subordina ad alcuna condizione o verifica esterna l'idoneità di tale dichiarazione unilaterale di recesso a risolvere immediatamente il rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 12 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)