Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5934 del 08/03/2013 (Rv. 625481 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Espropriazione immobiliare - Aggiudicazione - Revoca - Efficacia - "Ex tunc" - Vicende relative all'obbligazione di pagare il prezzo - Irrilevanza - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata immobiliare, la revoca dell'aggiudicazione ex art. 487 cod. proc. civ. opera con efficacia "ex tunc", travolgendo "ab initio" il subprocedimento di vendita (dall'avviso di vendita fino al provvedimento di aggiudicazione) e comportando il venir meno dell'obbligazione di pagare il prezzo nel termine sancito dall'ordinanza di cui all'art. 569, terzo comma, del medesimo codice, con conseguente irrilevanza, di tutte le vicende connesse all'adempimento di detta obbligazione (In applicazione di tale principio, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che, accertata l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione, aveva ritenuto irrilevante l'anteriorità, rispetto ad essa, della scadenza del termine di pagamento del prezzo ed inoperante la decadenza sancita dall'art. 587 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)