Sez. 3, Sentenza n. 3607 del 24/02/2015 (Rv. 634526 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - SENZA INCANTO | Versamento del saldo prezzo - Termine - Modifica dell'ordinanza di vendita con provvedimento generale - Validità della vendita - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - SENZA INCANTO
In tema di espropriazione forzata immobiliare, è valida la vendita senza incanto qualora l'aggiudicatario del bene versi il saldo prezzo nel termine - diverso e maggiore rispetto a quello originariamente fissato nell'ordinanza ex art. 569 cod. proc. civ. - successivamente stabilito dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell'ufficio, che sia stato emesso prima dell'esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme di cui all'art. 490 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)