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Sez. 2, Sentenza n. 6544 del 07/05/2002 (Rv. 554213 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notificazione dell'impugnazione a legale non avente più la rappresentanza processuale del litisconsorte necessario né domiciliatario dello stesso - Inesistenza - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti del pretermesso - Necessità - Successiva notificazione eseguita ex art. 8 legge n. 890 del 1982 in epoca posteriore alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 346 del 1998 - Invalidità - Rilevanza - Esclusione - Assegnazione di un ulteriore termine perentorio per la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554213-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

La notificazione dell'atto di impugnazione ad un legale che non abbia più la rappresentanza processuale del litisconsorte necessario, né ne sia domiciliatario, come nel giudizio di primo grado, da ritenere inesistente, in quanto eseguita presso una persona ed in un luogo in ordine ai quali non sussiste, in quella fase, alcun collegamento con il destinatario dell'atto, non comporta la inammissibilità del gravame, dovendo il giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pretermesso, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., senza che rilevi la circostanza che la successiva notificazione sia invalida, in quanto eseguita secondo le prescrizioni dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, che quelle prescrizioni ha dichiarato costituzionalmente illegittime. Infatti, in tale ipotesi, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., va assegnato un ulteriore termine perentorio per la rinnovazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)