Sez. 2, Sentenza n. 1100 del 26/01/2001 (Rv. 543481 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Elezione di domicilio presso il procuratore - Limitazione ad un solo grado del giudizio, salva espressa indicazione contraria - Notificazione dell'impugnazione ad un legale non avente più la rappresentanza processuale della parte, né domiciliatario - Inesistenza - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
L'elezione di domicilio presso il procuratore è limitata, ove non risulti espressamente il contrario, ad un solo grado del giudizio. Ne consegue che la notificazione dell'atto di impugnazione ad un legale che non abbia più la rappresentanza processuale della parte, né ne sia domiciliatario, come nel giudizio di primo grado, è da ritenere inesistente, in quanto eseguita presso una persona ed in un luogo in ordine ai quali non sussiste, in quella fase, alcun collegamento con il destinatario dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)