Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021 (Rv. 662460 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Rimborso di maggiori imposte pagate nel triennio 1990-1991 - Limiti quantitativi ex art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 - "Ius superveniens" - Applicabilità ai giudizi di ottemperanza in corso - Ragioni - Conseguenze
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/06/2017 num. 91 art. 16 octies, Legge 03/08/2017 num. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)