Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020 (Rv. 657315 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposte dirette - Province terremotate della Sicilia - Rimborso di maggiori imposte pagate nel triennio 1990-1991 - Limiti quantitativi introdotti con norma sopravvenuta - Incidenza sul titolo della ripetizione - Esclusione - Fondamento - Rilevanza in fase di esecuzione - Sussistenza - Assenza di disposizioni transitorie - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
La norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/06/2017 num. 91 art. 16 octies, Legge 03/08/2017 num. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)