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Sez. L, Sentenza n. 3861 del 15/02/2008 (Rv. 601644 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Disciplina prevista dalla legge n. 1369 del 1960 - Persistenza nell'ordinamento fino all'abrogazione da parte del d.lgs. n. 30 del 2003 - Portata oggettiva della disciplina - Intento fraudolento o simulatorio - Necessità - Esclusione - Violazione del divieto da parte di soggetti titolari di una propria organizzazione imprenditoriale - Ammissibilità - Fattispecie relativa ad asserita novazione del rapporto di lavoro.
Stato
decisa il 2008-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601644-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In conformità alla "ratio legis" di protezione dei lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione, cioè fra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 [non eliminato dalla disciplina, di cui alla legge n. 196 del 1997, istitutiva del lavoro interinale, e venuto meno soltanto con il d.lgs. n. 276 del 2003, il cui art. 85, comma primo, lettere c) ed f), ha espressamente abrogato la legge n. 1369 del 1960], operava oggettivamente, prescindendo dall'intento fraudolento o simulatorio della parti ed anche in un momento successivo alla costituzione del rapporto e potendo, inoltre, la sua violazione essere commessa anche da soggetti titolari di una propria organizzazione autonoma, che professionalmente avessero assunto appalti regolari di opere e servizi, qualora in concreto avessero posto in essere un contratto di fornitura di manodopera, di modo che la situazione effettiva della prestazione di lavoro a favore e sotto il potere direttivo dell'interponente era sufficiente a realizzare la fattispecie legale della violazione del divieto ed a giustificare la conseguenza che i lavoratori fossero considerati - a tutti gli effetti - alle dipendenze del soggetto che ne aveva effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistere un'ipotesi di intermediazione anche se il datore di lavoro interposto aveva adottato un modello organizzativo nuovo del lavoro dei dipendenti attraverso l'introduzione della figura di un responsabile, posto che detto modello si era innestato sul rapporto di lavoro precedente tra lavoratore ed interposto già connotato dai caratteri dell'interposizione).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 com. 1 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST., Decreto Legge 10/09/2003 num. 276 art. 85 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)