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Sez. L, Sentenza n. 7034 del 28/03/2011 (Rv. 616415 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti endoaziendali - Accertamenti rimessi al giudice di merito - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616415-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, ex art. 1 della legge n. 1369 del 1960 (applicabile "ratione temporis" alla specie), non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro. Ne consegue che non è violato il divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 ove sia accertata dal giudice di merito, con congrua e logica motivazione, l'effettiva autonoma struttura organizzativa in capo all'appaltatore, né incide sulla dissociazione tra titolarità formale ed effettiva destinazione del rapporto l'applicazione concreta da parte dell'appaltatore medesimo di lavoratori a servizi non previsti dal contratto di appalto.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)