Sez. 1 - , Sentenza n. 2499 del 01/02/2018 (Rv. 647143 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO | Preuso del marchio - Diritto di esclusiva - Configurabilità - Successiva registrazione decettiva - Nullità della registrazione - Conseguenze sul preutente - Continuazione dell'uso del segno - Sussistenza - Fondamento.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO
In tema di marchi di impresa, il preuso di un marchio di fatto, tanto ai sensi dell'art. 18 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (cd. legge marchi) applicabile "rationae temporis", che degli artt. 12 e 28 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. Codice della proprietà industriale) che l'hanno sostituito, comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)