Sez. 1 - , Ordinanza n. 14925 del 31/05/2019 (Rv. 654269 - 02)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO | Preuso del marchio di fatto - Diritto di uso esclusivo - Configurabilità - Invalidità del marchio successivamente registrato - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO
In tema di proprietà industriale, il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato da terzi, venendo a mancare, in tal caso, il requisito della novità; ne consegue che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 14 com. 1 lett. C), Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 19, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)