Sez. L, Sentenza n. 418 del 17/01/1998 (Rv. 511699 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA | Duplice e contrastante consulenza d'ufficio - Adesione del giudice alle conclusioni di una delle due - Adeguatezza della motivazione della scelta operata - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA
Il principio secondo cui, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dallo stesso nominato, lo stesso non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, è applicabile anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio alle difformi conclusioni della quale il giudice del merito ritenga di aderire; anche in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente esposta. Però difetta di motivazione la sentenza che aderisca all'una o all'altra consulenza senza evidenziare le ragioni della scelta operata ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente talune, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)