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Sez. 5, Sentenza n. 4983 del 20/08/1998 Cc. (dep. 01/10/1998) Rv. 211523 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Fuochi d'artificio - Detenzione abusiva - Previsione di cui all'art. 678 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-08-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211523-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI

La detenzione abusiva di materie esplodenti utilizzate per i giocattoli pirici (come sono i petardi) prive di qualsiasi potenzialità lesiva vuoi per struttura chimica vuoi per modalità di fabbricazione vuoi per la destinazione non offensiva, rientra nella previsione dell'art. 678 cod. pen. La sanzione penale trae origine dalla inosservanza degli obblighi amministrativi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 46 e segg.) e dal relativo regolamento di esecuzione per la fabbricazione e il commercio delle materie esplodenti: la disposizione dell'art. 678 cod. pen. ha infatti carattere meramente sanzionatorio dell'inosservanza dell'obbligo di munirsi della licenza dell'autorità amministrativa stabilito dalle norme citate, sicché è irrilevante la circostanza che non sia stata fornita la prova tecnica della pericolosità dei prodotti confiscati.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 46, Regio Decr. 16/05/1940 num. 635 CORTE COST., Cod. Pen. art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)