Sez. L, Sentenza n. 2177 del 16/03/1990 (Rv. 465977 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - BENEFICIO DELLO SGRAVIO DEI CONTRIBUTI EX ART. 11 DEL D.L. N. 776 DEL 1980 - DESTINATARI - AZIENDA DI PUBBLICO TRASPORTO - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - BENEFICIO DELLO SGRAVIO DEI CONTRIBUTI EX ART. 11 DEL D.L. N. 776 DEL 1980 - DESTINATARI - AZIENDA DI PUBBLICO TRASPORTO - INCLUSIONE.*
Fra i datori di lavoro destinatari del beneficio dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali previsto dall'art. 11 del d.l. 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 1980 n. 874, rientra anche un'azienda di pubblico trasporto (nella specie, l'a.T.A.C.S.), tenuto conto dell'ampia formulazione letterale e della ratio della norma - che non distingue fra datori di lavoro privati e pubblici ed è volta a contribuire alla ripresa produttiva mediante un sostegno a tutti i soggetti economici impegnati nella produzione di beni o servizi - ed atteso altresì che, riguardando detto sgravio anche la quota contributiva a carico dei lavoratori, l'esclusione dal beneficio dell'azienda predetta non si concilierebbe con la natura privatistica del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, i quali verrebbero esclusi da un beneficio accordato ai dipendenti di tutte le imprese private che versano nella medesima situazione oggettiva. (V 5247/88, mass n 459934; (Conf 6832/88, mass n 461090).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 11, Legge 22/12/1980 num. 874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)