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Sez. L, Sentenza n. 6832 del 15/12/1988 (Rv. 461090 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE PREVISTA DALL'ART.11 DEL DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 1980 N.776, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 22 DICEMBRE 1980 N.874 - ESTENSIONE ALL'ENEL.*
Stato
decisa il 1988-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461090-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE PREVISTA DALL'ART.11 DEL DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 1980 N.776, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 22 DICEMBRE 1980 N.874 - ESTENSIONE ALL'ENEL.*

Fra i datori di lavoro destinatari dei benefici (sospensione della riscossione e "sgravio" - o, più esattamente, "fiscalizzazione" - dei contributi previdenziali ed assistenziali) previsti dall'art. 11 del decreto legge 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980 n. 874, rientra anche l'e.N.E.L., deponendo in tal senso l'ampia formulazione letterale e la ratio della norma, intesa a contribuire alla ripresa produttiva delle aziende colpite dal terremoto, mentre non rilevano in contrario né la natura di ente pubblico economico dell'e.N.E.L. stesso né l'ubicazione della sua Sede (in Roma) al di fuori delle regioni Basilicata e Campania.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 11, Legge 22/12/1980 num. 874

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)