Sez. L, Sentenza n. 10936 del 18/05/2011 (Rv. 617403 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI | Attribuzione della qualifica superiore all'atto del collocamento a riposo - Condizioni - Riconducibilità della qualifica alla carriera di appartenenza - Necessità - Dipendenti Isveimer - Ripartizione delle carriere in gruppi separati - Conseguimento del grado più alto nella carriera di concetto - Possibilità di passaggio alla carriera direttiva - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI
In tema di attribuzione dei benefici combattentistici di cui all'art. 2, comma secondo, legge n. 336 del 1970, come interpretato dall'art. 3 della legge n. 824 del 1971, per qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento, mentre, con riguardo agli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi. Ne consegue che, con riguardo ai dipendenti dell'Isveimer Spa, al lavoratore che abbia raggiunto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il grado più alto della carriera di concetto, non può essere attribuita la qualifica di dirigente, la cui carriera è regolata in un gruppo separato dal Regolamento dell'Istituto, richiedendo per le promozioni il possesso del diploma di laurea previsto per l'assunzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)