Sez. L, Sentenza n. 1866 del 28/01/2010 (Rv. 611549 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI | Attribuzione della qualifica superiore all'atto del collocamento a riposo - Condizioni - Riconducibilità della qualifica alla carriera di appartenenza - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI
In tema di attribuzione dei benefici combattentistici di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336 a favore dei pubblici dipendenti all'atto del collocamento a riposo, il riconoscimento della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta è consentito a condizione che si tratti della qualifica eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dal sistema di conferimento, intendendosi per carriera di appartenenza quella che si articola nei gradi conseguibili nell'ambito dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e dei subalterni.
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)