diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 3224 del 09/10/2019 Ud. (dep. 27/01/2020) Rv. 278140 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sentenza di appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace - Riforma di sentenza assolutoria ai soli effetti civili – Omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – Violazione di legge - Deducibilità in cassazione – Configurabilità.
Stato
decisa il 2019-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278140-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

Costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)