Sez. 5, Sentenza n. 16768 del 09/08/2016 (Rv. 640967 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Diniego di rimborso - Termine di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Contestazione sulla sussistenza dell'eccedenza detraibile indicato dal contribuente - Applicabilità - Contestazione dei requisiti ex art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema d'IVA, il diniego di rimborso dell'eccedenza detraibile soggiace al termine di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 quando dipenda dalla contestazione della sua sussistenza, mentre non vi soggiace se vengano contestati solo i requisiti per l'accesso al rimborso contemplati dall'art. 30, commi 2 e 3, dello stesso decreto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)