Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8810 del 10/04/2013 (Rv. 626566 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso dell'eccedenza detraibile - Termine di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Contestazione della sussistenza dell'eccedenza detraibile indicata dal contribuente - Applicabilità del termine di decadenza - Ammissibilità - Contestazione dei requisiti per l'accesso al rimborso ex art. 30 del d.P.R. n. 633 cit. - Applicabilità del termine di decadenza - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il diniego di rimborso dell'eccedenza detraibile soggiace al termine di cui all'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se esso dipenda dalla contestazione della sussistenza dell'eccedenza detraibile indicata dal contribuente, mentre non vi soggiace se, pacifica tale sussistenza, vengano contestati i requisiti per l'accesso al rimborso contemplati dai commi secondo e terzo dell'art. 30 dello stesso decreto. (La S.C. ha cassato, nella specie, la sentenza di merito, in quanto postulava, ai fini dell'applicabilità del enunziato termine decadenziale agli atti di disconoscimento del credito IVA, una infondata distinzione tra disconoscimenti dipendenti dalla ritenuta inesistenza di operazioni fatturate o da altre ragioni).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)