Sez. 2, Sentenza n. 124 del 19/01/1971 Ud. (dep. 28/04/1971) Rv. 117713 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTO - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTO - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE.*
Per il principio della tassativita dei mezzi d'impugnazione, la sentenza con la quale il giudice d'appello, ritenuta l'incompetenza per materia del giudice di primo grado, annulla la sentenza pronunziata da questo giudice, a norma dell'art 36, secondo comma cod proc pen, e ordina la trasmissione degli Atti al pubblico ministero, non e soggetta a impugnazione. Essa puo invece, eventualmente, dare soltanto luogo a un conflitto di Competenza. (V 101516, 100443, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)