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Sez. 1, Sentenza n. 2914 del 18/12/1964 (Rv. 304355 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA UNA SOLA PARTE - ADESIONE DELLA CONTROPARTE - MANIFESTAZIONE - MODALITA - TERMINE.*
Stato
decisa il 1964-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/304355-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA UNA SOLA PARTE - ADESIONE DELLA CONTROPARTE - MANIFESTAZIONE - MODALITA - TERMINE.*

Nei contratti, nei quali sia richiesta la Forma scritta ad substantiam e che risultino da un documento firmato da una sola parte, e sufficiente ad integrare il negozio una manifestazione espressa o tacita, giudiziale o stragiudiziale, dell'altra parte da cui si possa desumere che questa voglia avvalersi del documento stessò tale manifestazione di volonta puo intervenire in qualsiasi momento, sempre che la parte che ha sottoscritto l'atto non abbia revocato il proprio consenso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)