Sez. 3, Sentenza n. 1198 del 05/04/1976 (Rv. 379889 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - DOCUMENTO FIRMATO DA UNA SOLA PARTE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - SUCCESSIVA ADESIONE DEL CONTRAENTE NON FIRMATARIO - REQUISITI - REVOCA DEL PROPONENTE - AMMISSIBILITA - LIMITI - FORMA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - DOCUMENTO FIRMATO DA UNA SOLA PARTE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - SUCCESSIVA ADESIONE DEL CONTRAENTE NON FIRMATARIO - REQUISITI - REVOCA DEL PROPONENTE - AMMISSIBILITA - LIMITI - FORMA.*
In tema di contratti soggetti alla Forma scritta ad substantiam (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), l'operativita del principio secondo il quale il perfezionarsi del negozio puo avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione (esplicita od implicita) del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volonta contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilita del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volonta non sia stata revocata dal proponente, prima che lo stesso abbia avuto notizia dell'accettazione della controparte. A quest'ultimo fine, non e necessario che la revoca abbia la medesima Forma scritta, potendo essa esprimersi anche verbalmente, purche in modo idoneo a giungere a conoscenza dell'altra parte. (V 282/72, mass n 356125; (V 177/66, mass n 320341; (V 2914/64, mass n 304355).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)