Sez. 5 - , Sentenza n. 15658 del 01/03/2021 Cc. (dep. 26/04/2021) Rv. 280908 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Permanere di una delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. - Mantenimento della misura custodiale - Contrarietà con l’art. 5 CEDU - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari personali, il mantenimento di una misura custodiale per il permanere di una delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen., non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - ove sia adeguatamente motivato e non fondato su meccanismi automatici, né costituisce di per sé un'anticipazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il mantenimento della custodia cautelare in carcere per il delitto di atti persecutori anche dopo la condanna in primo grado, persistendo il pericolo di reiterazione in ragione, oltre che della gravità delle condotte commesse, anche dei comportamenti trasgressivi che avevano determinato l'aggravamento della misura originariamente applicata).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)