Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 17/02/2016 Cc. (dep. 31/03/2016) Rv. 266425 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione del reato - Attualità - Parametri di valutazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod.proc.pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n.47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui è onere del giudice motivare sulle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione od il mantenimento di una misura. (Nella fattispecie, nei confronti dell'imputato è stata riconosciuta non solo la concretezza, ma anche l'attualità del pericolo di reiterazione del reato di spaccio di stupefacenti alla luce del quantitativo non minimale della droga acquistata e venduta, nonchè del suo stato di tossicodipendenza e della conseguente continua necessità di garantirsi - stante l'assenza di fonti di reddito lecite - il denaro necessario per il fabbisogno personale anche mediante cessioni a terzi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)