Sez. 1, Sentenza n. 45 del 04/01/1966 (Rv. 320099 - 01)
SOCIETA IN GENERE - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - NULLITA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROVA DI RESISTENZA.*
SOCIETA IN GENERE - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - NULLITA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROVA DI RESISTENZA.*
La deliberazione di una societa per azioni adottata con una maggioranza, alla formazione della quale siano concorse persone prive del diritto al voto, e da considerare giuridicamente inesistente. La Mancanza, nel partecipante all'assemblea, del diritto al voto e integra un difetto di legittimazione primaria-si distingue dai vizi concernenti l'Esercizio del diritto di cui il soggetto sia legittimamente investito, vizi i quali possono determinare una semplice invalidita della deliberazione, che e sanata se non impugnata nei termini e alle condizioni di cui all'art.2377 cod. civ. fra tali vizi rientrano quelli attinenti al rapporto di rappresentanza i quali danno luogo ad un mero difetto di legittimazione secondaria come nella ipotesi in cui sia stato delegato a rappresentare il socio persona estranea alla societa, in violazione delle norme dell'atto costitutivo. La deliberazione collegiale, essendo la risultante della somma dei singoli voti, non puo ritenersi nulla o annullabile se, attraverso la C. d. prova di resistenza, risulti approvata ugualmente da un numero sufficiente di voti, dedotti gli invalidi. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)