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Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 10/04/1973 (Rv. 363431 - 01)

SOCIETA - IN GENERE - ORGANI SOCIALI - COLLEGIALI - CONVOCAZIONE - COMUNICAZIONE AI SINGOLI COMPONENTI - TARDIVITA NEI CONFRONTI DI TALUNO DI ESSI - MERA IRREGOLARITA - DELIBERAZIONE - ESISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363431-01

SOCIETA - IN GENERE - ORGANI SOCIALI - COLLEGIALI - CONVOCAZIONE - COMUNICAZIONE AI SINGOLI COMPONENTI - TARDIVITA NEI CONFRONTI DI TALUNO DI ESSI - MERA IRREGOLARITA - DELIBERAZIONE - ESISTENZA.*

In materia societaria le comunicazioni ai singoli componenti di convocazione di un organo collegiale (nella specie, consiglio di amministrazione di una societa di capitali) rappresentano momenti del procedimento di convocazione dell'organo. Pertanto, ogni singola convocazione non sta a se, ma si iscrive storicamente nel procedimento di convocazione, onde la sua tardivita rispetto ad uno o piu destinatari non va qualificata come Mancanza, ma come mera irregolarita della convocazione stessa, con la conseguenza che la deliberazione presa, nonostante tale irregolarita va ritenuta giuridicamente esistente. (V 2217/71, mass n 353014; 2368/70, mass n 348584; (V 181/67, mass n 325898; 45/66, mass n 320099).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2366, Cod. Civ. art. 2388, Cod. Civ. art. 2377

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)