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Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013 (Rv. 628123 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Intervento adesivo dipendente - Ricorso in via principale - Inammissibilità - Qualificazione quale ricorso incidentale adesivo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628123-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interveniente adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi quale ricorso principale, posto che il predetto interveniente - cui è preclusa l'impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti - conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)