Sez. U, Sentenza n. 11151 del 12/11/1997 (Rv. 509761 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE | Esercizio della professione - Incompatibilità con impieghi privati retribuiti - Opera di assistenza e consulenza legale espletata da professionista in qualità di socio di cooperativa di produzione e lavoro - Incompatibilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE
L'art. 3 comma terzo del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934 n. 36, che prevede l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato o procuratore con impieghi privati retribuiti, anche se consistenti nella prestazione di assistenza o consulenza legale (che non abbia carattere scientifico o letterario), si riferisce alle attività svolte in regime di subordinazione. Tale incompatibilità, pertanto, non è ravvisabile in relazione alla opera di assistenza e consulenza legale, che venga espletata da un avvocato o procuratore in qualità di socio di una cooperativa di produzione e lavoro, qualora difetti il presupposto per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato coesistente con il rapporto sociale e cioè, qualora si tratti di prestazioni che, indipendentemente dalla coincidenza con gli scopi sociali, si inseriscano nella comune attività economica, restando così inquadrabili, nell'ambito del rapporto societario, fra gli apporti occorrenti alla realizzazione della causa sociale (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che ha respinto la domanda di iscrizione all'albo di un soggetto che prestava la sua attività nell'ufficio legale di una società cooperativa di produzione e lavoro; il Consiglio lo definiva, infatti, come lavoro subordinato, in quanto la prestazione resa era estranea all'oggetto sociale, per essa era percepita una retribuzione mensile, il dipendente timbrava il cartellino d'ingresso al lavoro, era inquadrato nel settimo livello, percepiva un rimborso forfetario per il lavoro straordinario e dipendeva dall'ufficio servizi della società stessa).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2345, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)