Sez. L, Sentenza n. 15109 del 18/07/2005 (Rv. 583059 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Iscritto alla Cassa forense in situazione di incompatibilità - Conseguenze - Inesistenza di un valido rapporto previdenziale - Mancato accertamento dell'incompatibilità da parte del Consiglio dell'Ordine - Rilevanza - Esclusione - Diritto del soggetto illegittimamente iscritto alla restituzione di quanto versato - Configurabilità - Disciplina applicabile.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
L'accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale (nella specie, stipulazione di un contratto di impiego privato) e quindi con la stessa iscrizione all'albo degli avvocati giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa forense, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell'Ordine competente; al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell'art. 2033 cod.civ..
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)