Sez. 2, Sentenza n. 3634 del 20/12/1972 (Rv. 361654 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO (LEGGE PROFESSIONALE 13 GIUGNO 1942 N 794) - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI - COMPLEMENTARITA DELLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI - NECESSITA - ASSISTENZA DAVANTI AD UN TRIBUNALE ESTERO - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO (LEGGE PROFESSIONALE 13 GIUGNO 1942 N 794) - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI - COMPLEMENTARITA DELLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI - NECESSITA - ASSISTENZA DAVANTI AD UN TRIBUNALE ESTERO - ESCLUSIONE.*
La procedura speciale di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore, prevista dagli artt 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, e dettata soltanto per le prestazioni giudiziali ed e ammessa per quelle stragiudiziali allorche queste si presentino in funzione strumentale, o quanto meno complementare dell'attivita propriamente processuale. Oggetto della disciplina legislativa e, tuttavia, l'attivita professionale svolta nello stato e particolarmente, quella processuale espletata dal professionista nell'ambito della giurisdizione italiana. L'assistenza prestata di fatto da un avvocato italiano ad un cliente, relativamente ad un processo instaurato all'estero, dinanzi a tribunali stranieri, rispetto al nostro ordinamento non puo essere assunta sotto la specie di attivita giudiziale. (V 1977'67, mass n 328980).*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)