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Sez. 2, Sentenza n. 1977 del 26/07/1967 (Rv. 328980 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE N 794 DEL 1942 - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328980-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE N 794 DEL 1942 - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - INAPPLICABILITA - LIMITI.*

La procedura speciale di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n.794, e dettata per le prestazioni giudiziali (art.30), salvo ad essere ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali quando esse si presentino tanto strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza in giudizio da potersi considerare in funzione strumentale o, quanto meno, complementare dell'attivita propriamente processuale. Quando, invece, le prestazioni stragiudiziali non siano in tale rapporto di dipendenza e di accessorieta con quelle giudiziali, si e fuori dell'ambito della predetta procedura speciale, con la conseguenza che la decisione, emessa dal tribunale in esito all'opposizione proposta dal cliente contro il decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal patrono, ha natura sostanziale di sentenza di primo grado, sicche la sola impugnazione contro di essa consentita e il normale rimedio dell'appello. Conseguentemente, e inammissibile contro detta decisione il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (sulla prima parte, Conf. 11-66, n.320031 Cfr. 1794-64).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)