diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024 (Rv. 671835-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Deduzione di errores in procedendo - Trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671835-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui il ricorrente, nel dolersi che la corte d'appello aveva erroneamente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla controparte, per avere dedotto, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente introdotti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, aveva omesso di fornire idonea indicazione dei fatti specifici non esaminabili, in quanto estranei al giudizio, e degli atti processuali pertinenti, con particolare riguardo all'atto d'appello contenente i riferimenti fattuali contestati e la loro specifica indicazione differenziale rispetto ai contenuti dell'atto di citazione, non allegato).

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)