Sez. U, Sentenza n. 15422 del 05/12/2001 (Rv. 550910 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Valutazione della gravità della condotta dell'incolpato - Incensurabilità - Limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della condotta dell'incolpato, anche sotto il profilo dell'entità della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine giudiziario ed al fine della sanzione da infliggere, rientra negli apprezzamenti di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, la cui valutazione non può essere oggetto di riesame in sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, restando sindacabili solo la correttezza e la congruità della relativa motivazione (nella specie, la decisione disciplinare - confermata dalla S.C. - aveva irrogato la sanzione della perdita di anzianità di un anno, giustificandola con la gravità dei fatti addebitati).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 19, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)