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Sez. U, Sentenza n. 6274 del 02/07/1994 (Rv. 487272 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Valutazione della gravità della condotta dell'incolpato - Incensurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487272-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della condotta dell'incolpato, anche sotto il profilo dell'entità della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine giudiziario ed al fine della sanzione da infliggere, rientra negli apprezzamenti di merito della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura; la cui valutazione non può essere oggetto di riesame in sede di ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte, restando sindacabili solo la correttezza e la congruità della motivazione della valutazione stessa. (Nella specie, l'impugnata decisione disciplinare - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto censurabile e sanzionabile con l'ammonimento la pressione presso un collega per l'accoglimento di un'istanza di un amico indagato volta al rilascio di copia di un'agenda sequestrata nel corso delle indagini relative ad un procedimento penale.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)