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Sez. 1, Sentenza n. 13664 del 17/09/2003 (Rv. 566909 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Esecuzione forzata per rilascio - Terzo detentore dell'immobile sottoposto a rilascio - Opposizione "ex" art. 615 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566909-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nell'esecuzione forzata diretta non è ammessa l'opposizione di terzo "ex" art. 619 cod. proc. civ., sicché il terzo detentore dell'immobile sottoposto a rilascio deve ritenersi legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ove voglia porre in discussione il diritto del creditore di esperire l'azione esecutiva in pregiudizio del suo anteriore diritto di godimento sul bene. (Nella specie l'opponente aveva dedotto in giudizio la prevalenza del contratto di locazione sul provvedimento presidenziale di assegnazione della casa familiare, intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto di locazione e dopo che entrambi i coniugi avevano trasferito altrove la propria abitazione a causa dell'intervenuta frattura del rapporto coniugale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)