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Sez. L, Sentenza n. 15455 del 14/09/2012 (Rv. 624459 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Dipendenti RAI - Assunzione a termine - Possibilità di individuare nuove ipotesi dalla contrattazione collettiva - Limiti - Contratto aziendale - Sufficienza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624459-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di lavoro a termine, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi, ulteriori rispetto a quelle legali, di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro richiede che "i contratti collettivi di lavoro" (non qualificati quanto al loro livello) siano "stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" e, dunque, non richiede che il contratto collettivo debba essere nazionale, né compie alcuna selezione con riferimento alla parte datoriale, che può essere pertanto anche una singola azienda; ne deriva che anche un contratto aziendale, purché stipulato con un'organizzazione sindacale che presenti i requisiti su indicati, può legittimamente individuare nuove ipotesi di apposizione del termine. (Fattispecie relativa agli accordi collettivi 5 aprile 1997 e 8 giugno 2000, stipulati tra l'associazione sindacale Intersind e la RAI, e, rispettivamente, RAI spa, RAI SAT spa, RAI Way spa e RAI Cinema spa, dal lato datoriale e, dal lato sindacale, dalle associazioni sindacali SLC-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Contr. Coll. 06/04/1996, Contr. Coll. 08/06/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)