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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 maggio 1972, causa 24/71

Decisione
decisa il 1972-05-17
ECLI
ECLI:EU:C:1972:37

Epigrafe

Nella causa 24-71 Elfriede Meinhardt, nata Forderung, residente in Wiesbaden, con gli avvocati Rossmeissl, K. Weidmann e Wahl, del foro di Wiesbaden, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Wintersdorff, 22, avenue de la Liberté, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jürgen Utermann, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal, convenuta, con l'intervento di Marianne Meinhardt, nata Prange, residente in Tervueren, con l'avv. Zimmer, del foro di Wiesbaden, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Wennmacher, 17, boulevard Royal, interveniente, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 18 febbraio 1971, relativa alla ripartizione di una pensione vedovile a norma dell'art. 28 dell'allegato VIII dello statuto del personale, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: J. Mertens de Wilmars (relatore), presidente di Sezione; H. Kutscher e R. Monaco, giudici ; avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Gli antefatti e la varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
1. Il sig. W. Meinhardt, dipendente della Commissione nel 1945 aveva sposato la ricorrente; il matrimonio veniva sciolto, per colpa esclusiva del marito, con sentenza 27 febbraio 1962 del Landgericht di Wiesbaden. Il 4 gennaio 1963, il Meinhardt si risposava con la sig.ra Prange. Egli decedeva il 22 settembre 1969. 2. La ricorrente, cui il sig. Meinhardt aveva sempre versato, dal momento del divorzio, un assegno mensile di 200 DM, chiedeva alla Commissione che le venisse concessa parte della pensione di reversibilità di cui all'art. 79 dello statuto del personale. A sostegno della domanda, essa invocava principalmente l'art. 28 dell'allegato VIII dello statuto, secondo cui «Se un funzionario divorziato che abbia contratto nuovo matrimonio lascia una vedova avente diritto alla pensione di reversibilità, la pensione sarà ripartita proporzionalmente alla durata rispettiva dei matrimoni, tra la moglie divorziata che non ha contratto nuovo matrimonio e la vedova, se la sentenza di divorzio è stata pronunciata esclusivamente per colpa del funzionario. L'importo spettante alla moglie divorziata che non ha contratto nuovo matrimonio non può tuttavia superare quello degli alimenti che le sono stati accordati dalla sentenza». 3. La Commissione delle Comunità europee, con lettera 18 febbraio 1971, firmata da uno dei suoi direttori generali e pervenuta il 9 marzo 1971 alla ricorrente, comunicava a quest'ultima ch'essa «non poteva far valere, nei confronti del la Commissione, alcun diritto a pensione ai sensi dell'art. 28 dell'allegato VIII dello statuto» (doc. I del controricorso). 4. Il 1o giugno 1971, la ricorrente impugnava dinanzi a questa Corte la decisione 18 febbraio 1971. Con atto depositato in cancelleria il 14 luglio 1971, la sig.ra Prange, vedova in seconde nozze del sig. Meinhardt, chiedeva d'intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Con ordinanza 22 settembre 1971, la Corte ha ammesso l'intervento. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria. Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 26 gennaio 1972. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del febbraio 1972.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«annullare la decisione della Commissione e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla metà della pensione di reversibilità spettante alla vedova del fu W. Weinhardt»
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«1. respingere il ricorso; 2. in subordine, respingerlo parzialmente, in quanto la ricorrente prentende una pensione vedovile d'importo superiore all'assegno mensile di 200 DM che le veniva versato dal sig. Willy Meinhardt; 3. porre le spese a carico della ricorrente».
paragrafo 5
Nella replica, modificando le conclusioni formulate nel ricorso del 27 maggio 1971, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 6
«annullare la decisione della convenuta e dichiarare che la ricorrente ha il diritto di partecipare, fino a concorrenza di 200 DM, alla pensione di reversibilità spettante alla vedova del fu Willy Meinhardt».
paragrafo 7
Nella controreplica, la convenuta conferma le conclusioni formulate ai punti 1 e 3 del controricorso, e dichiara che la domanda formulata in subordine al punto 2 è divenuta priva di oggetto in seguito alla modifica apportata nella replica alle conclusioni della ricorrente.
paragrafo 8
Durante la fase orale del procedimento, la ricorrente ha dichiarato di confermare le conclusioni formulate nel ricorso; da parte sua, la convenuta ha confermato la domanda formulata in subordine nel controricorso.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delleparti

paragrafo 1
Il mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
1. La ricorrente assume che, nella presente causa, la questione da risolvere è quella del se un credito per alimenti di cui la sentenza di divorzio non abbia fissato l'importo rientri nella nozione di «alimenti che (alla moglie divorziata) sono stati accordati dalla sentenza», ai sensi dell'art. 28, 1o comma, dell'allegato VIII dello statuto. La soluzione dev'essere affermativa. Infatti, nel diritto di almeno uno Stato membro, e cioè nel diritto tedesco, la sentenza di divorzio non contiene mai espresse statuizioni sugli alimenti o sul loro importo, anche se ad essa risalgano gli effetti che derivano, in materia di alimenti, dalla dichiarazione di colpa contenuta nel dispositivo. Il summenzionato art. 28, che non poteva stabilire una disciplina definitiva e tassativa in contrasto con la legislazione nazionale, è stato perciò redatto in termini generali, che con sentono di applicarlo ai casi in cui il diritto agli alimenti è solo indirettamente fondato sulla sentenza di divorzio. Il problema concreto del se la ricorrente avesse diritto agli alimenti va esaminato alla luce delle norme interne (nella fattispecie, della legislazione tedesca). Ora, la ricorrente ha acquistato il diritto a percepire un assegno alimentare, a norma del § 58 dello «Ehegesetz». Benché non esista alcun titolo, né alcun accordo scritto che provi tale diritto in realtà essa ha fruito di un assegno alimentare di 200 DM; il fatto che questo le è stato versato ininterrottamente dimostra l'esistenza di un tacito accordo avente ad oggetto gli alimenti ai sensi del § 72 dello «Ehegesetz». A causa della sentenza di divorzio, la ricorrente ha perciò acquistato un credito alimentare, e la situazione giuridica dev'essere valutata come se una sentenza successiva le avesse attribuito il diritto agli alimenti. Per questi motivi, è legittimo desumere dall'art. 28 dell'allegato VIII dello statuto che la ricorrente ha diritto alla metà della pensione versata dalle Comunità. 2. La convenuta e l'interveniente oppongono, in via principale, che la ripartizione della pensione di reversibilità fra la vedova e la moglie divorziata — che non abbia contratto nuovo matrimonio — del dipendente deceduto è possibile solo qualora ricorrano i seguenti presupposti: la sentenza di divorzio sia stata pronunziata esclusivamente per colpa del dipendente; il dipendente deceduto sia stato effettivamente obbligato, in forza del diritto interno, a prestare gli alimenti alla moglie divorziata; l'obblio alimentare sia stato imposto con provvedimento giurisdizionale. Gli ultimi due presupposti non sussistono nella fattispecie. In subordine, esse oppongono che, anche qualora alla ricorrente si dovesse attribuire una pensione, questa non potrebbe superare l'importo di 200 DM, pari all'assegno alimentare che l'interessata pretende esserle stato corrisposto.
punto 3
La ricorrente replica quanto segue:

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delleparti › a) Sulla necessità di un provvedimento giurisdizionale

paragrafo 1
La Commissione ammette che il suddetto art. 28 è informato, in linea di principio, agli ordinamenti giuridici in cui gli alimenti sono attribuiti nella stessa sentenza di divorzio. Nell'interpretarlo, si deve tuttavia tener conto degli ordinamenti, come quello tedesco, in cui la sentenza di divorzio non contiene statuizioni relative all'assegno alimentare.
paragrafo 2
Se è quindi esatto che non in tutti i casi è possibile pretendere una pronunzia sugli alimenti nella sentenza di divorzio (come può suggerire la lettera dell'art. 28), tuttavia non si può rinunciare alla prova dell'esistenza di un obbligo alimentare e della sua entità, prova che dev'essere costituita da un provvedimento giurisdizionale.
paragrafo 3
A sostegno di questo assunto, la convenuta denuncia gli inconvenienti di un sistema in cui, per adempiere gli obblighi imposti dell'art. 28, l'istituzione non disponga di precise dichiarazioni del giudice nazionale circa l'esistenza e l'entità dell'obbligo alimentare a carico del dipendente deceduto.
paragrafo 4
Un accordo scritto — e a fortiori una convenzione tacita — non sono sufficienti a giustificare il diritto ad una parte della pensione. La ricorrente avrebbe dovuto perciò farsi attribuire l'assegno da un giudice tedesco, anche se il sig. Meinhardt non contestava il proprio debito alimentare.
paragrafo 5
L'apparente rigore nei confronti della ricorrente è conforme ai principi cui s'informa lo statuto, il quale riconosce alla vedova una posizione di privilegio rispetto alla moglie divorziata. L'accettare una prova qualsiasi del debito alimentare equivarrebbe a danneggiare la vedova — nella fattispecie, l'interveniente — che non ha avuto modo di far chiarire la situazione dinanzi ad un giudice tedesco.
paragrafo 6
La convenuta aggiunge infine che una sentenza della Corte in senso negativo non arrecherebbe praticamente alcun danno alla ricorrente. Questa può far valere ancora il suo diritto agli alimenti contro gli eredi del defunto (§ 70 dello «Ehegesetz»), il che potrebbe procurarle il titolo necessario per ottenere eventualmente, nei loro confronti, l'esecuzione forzata sull'importo della pensione che la Comunità è tenuta a versare alla vedova.
paragrafo 7
Per contro, interrogata in proposito durante la fase orale, la convenuta ha dichiarato che ormai — a suo parere — la ricorrente non può più far dichiarare in una sentenza d'accertamento (ai sensi del § 256 della ZPO) ch'essa aveva un diritto di credito nei confronti del sig. Meinhardt, nel periodo precedente al decesso di quest'ultimo, e che questa circostanza la priva definitivamente di qualsiasi legittimazione ad agire nei confronti della Comunità.
paragrafo 8
L'interveniente condivide l'interpretazione dell'art. 28 proposta dalla Commissione e ammette che un provvedimento giurisdizionale relativo agli alimenti e successivo alla sentenza di divorzio, ovvero, in taluni casi, una transazione relativa alla prestazione alimentare, omologata dal giudice, possano essere equiparati alla sentenza richiesta dall'art. 28.
paragrafo 9
Essa precisa inoltre i seguenti punti:
paragrafo 10
Un accordo sugli alimenti, concluso a norma del § 72 dello «Ehegesetz», non può assolutamente essere equiparato alla «sentenza» con la quale, ai sensi dell'art. 28, devono essere stati attribuiti gli alimenti. Non spetta alla Commissione, né alla Corte, il supplire alle deficienze del titolo della ricorrente, sostituendosi ai giudici competenti, per decidere che un accordo fra privati — di cui, del resto non esiste la prova — può essere equiparato, in forza delle disposizioni nazionali vigenti all'epoca del divorzio, alla sentenza con cui venga attribuito l'assegno alimentare. D'altra parte, la ricorrente può ancora intentare un'azione per alimenti contro gli eredi del defunto (nella fattispecie, contro l'interveniente e il figlio minorenne di questa) in base al combinato disposto del § 70, 2o comma, e del § 58 dello «Ehegesetz», al fine di ottenere un titolo di accertamento del suo credito, il quale, in relazione all'art. 28, potrebbe eventualmente conferirle un diritto nei confronti della Comunità. La ricorrente avrebbe potuto benissimo, anche quando il marito era ancora in vita, agire in giudizio per procurarsi un titolo esecutivo che aveva interesse di ottenere, benché vi fosse stato un accordo amichevole circa la somma da pagare.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delleparti › b) Sull'obbligo effettivo del coniuge divorziato di versare gli alimenti alla ricorrente

paragrafo 1
La Commissione sostiene che se — per assurdo — un accordo concluso dopo o prima del divorzio potesse costituire un titolo sufficiente per ottenere l'applicazione dell'art. 28, sarebbe inoltre necessario provare che, a norma della legislazione tedesca vigente all'epoca del divorzio (§ 58 dello «Ehegesetz»), la ricorrente aveva effettivamente diritto a un assegno alimentare, diritto di cui l'accordo costituiva la realizzazione.
paragrafo 2
Ora, il fatto che per 8 anni e senza alcuna riserva siano stati effettuati versamenti mensili di 200 DM non basta a provare l'esistenza dell'obbligo alimentare, ai sensi del § 58 dello «Ehegesetz». Detta norma attribuisce il diritto all'assegno solo qualora ricorrano determinati presupposti relativi al reddito dei coniugi, e il marito sia riconosciuto colpevole.
paragrafo 3
Secondo la convenuta, i dati di fatto dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua tesi — deduzioni che sono d'altra parte tardive, ai sensi dell'art. 42, § 2 del regolamento di procedura — non sono atti a provare l'esistenza di un credito alimentare ai sensi del § 58 della legge tedesca. I redditi del sig. Meinhardt, al momento del divorzio, ammontavano solo a circa 1500 DM, mentre quelli della ricorrente erano, alla stessa epoca, superiori ai 500 DM. La ricorrente deve tener conto dei nuovi oneri imposti al sig. Meinhardt dal suo matrimonio con la sig.ra Prange e dalla nascita di un figlio, circostanze che avrebbero giustificato la revisione dell'accordo alimentare, nel senso di ridurre l'assegno alla moglie divorziata. È quindi certo che la ricorrente non ha mai potuto far valere in giudizio un diritto basato sul § 58 dello «Ehegesetz».
paragrafo 4
I pagamenti di 200 DM non avevano quindi carattere di assegno alimentare, o quanto meno non è provato che avessero tale carattere.
paragrafo 5
L'interveniente aggiunge che la ricorrente non ha mai avuto diritto agli alimenti, dopo il divorzio. I redditi dei due coniugi, al momento del divorzio, non erano infatti tali da giustificare un assegno alimentare ai sensi del § 58 dello «Ehegesetz».
paragrafo 6
Il reddito netto del sig. Meinhardt era di 1575 DM prima del divorzio, e di 1490 DM successivamente a questo. Il tenore di vita del sig. Meinhardt va d'altro canto valutato con riferimento a ciò ch'egli guadagnava al momento della separazione di fatto, cioè nel 1960. Detto tenore di vita era relativamente modesto, dato che solo nel 1961, pochi mesi prima del divorzio, il Meinhardt è stato assunto dalle Comunità europee. Infine, il reddito lordo della ricorrente è attualmente pari ad almeno 1300 DM (non già a 580 DM, com' essa sostiene e come avrebbe dovuto provare).
paragrafo 7
L'interveniente precisa, in subordine, che anche qualora fosse provato che la ricorrente aveva un credito alimentare di 200 DM, prima della morte del sig. Meinhardt, detta somma doveva essere notevolmente ridotta dopo il decesso, ai sensi del § 70, 2o comma, dello «Ehegesetz», il quale stabilisce che l'entità dei crediti alimentari è fissata secondo equità dopo il decesso del debitore.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delleparti › c) Sulle modalità di ripartizione della pensione

paragrafo 1
Per quanto riguarda l'eventuale ripartizione della pensione, la convenuta e l'interveniente assumono che nel ricorso non viene dedotto alcun mezzo a sostegno della pretesa ad una parte della pensione di reversibilità superiore alla somma di 200 DM versata alla ricorrente dal sig. Meinhardt, fino al momento del decesso.
paragrafo 2
Esse aggiungono che la ricorrente, dopo aver rinunciato nella replica a questo capo della domanda, non può tornare nella fase orale alle sue primitive conclusioni su questo punto.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delleparti › a) Sulla necessità di un provvedimento giurisdizionale

paragrafo 1
In forza dei § § 58 e 72 dello «Ehegesetz», i coniugi divorziati possono senz' altro giungere ad una soluzione convenzionale circa le conseguenze del divorzio in materia di alimenti. Non sarebbe giusto esigere — come pretende la Commissione — che la moglie chieda un provvedimento giurisdizionale in proposito, quando in realtà le parti sono d'accordo sulla questione degli alimenti.
paragrafo 2
L'art. 28 dell'allegato VIII dello statuto va quindi interpretato nel senso che la moglie divorziata ha diritto ad una pensione corrispondente alla somma che le è stata attribuita nella sentenza di divorzio; tuttavia, qualora l'ordinamento giuridico nazionale degl'interessati lo implichi o lo imponga, si deve ammettere la possibilità di provare con altri mezzi l'esistenza dell'obbligo legale di versare gli alimenti e l'entità della prestazione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delleparti › b) Sull'obbligo effettivo di versare gli alimenti e sul carattere di assegno alimentare dei versamenti di 200 DM

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che, in forza del § 58 dello «Ehegesetz», disposizione decisiva in materia, il sig. Meinhardt era obbligato ad effettuare il pagamento di 200 DM mensili.
paragrafo 2
L'obbligo è fondato, in linea di principio, sulla sentenza di divorzio; il suo contenuto concreto si definisce in base ad una corretta applicazione del § 58 dello «Ehegesetz».
paragrafo 3
Secondo questa norma, al fine di determinare l'importo dell'assegno alimentare, si deve tener conto dei mezzi finanziari del debitore al momento del divorzio, dei redditi della moglie cui debbano essere corrisposti gli alimenti, nonché del normale tenore di vita dei coniugi al momento della separazione. Tenuto conto del proprio reddito professionale pari a 580 DM mensili, e dei redditi del Meinhardt, che al momento del divorzio ammontavano a 2200 DM, la ricorrente sostiene che la somma di 200 DM le permetteva di raggiungere 1/3 dei redditi del marito, il che corrisponde a quanto viene abitualmente concesso alla moglie divorziata non colpevole.
paragrafo 4
La ricorrente conclude che la somma di 200 DM aveva perciò il carattere di un assegno alimentare.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delleparti › c) Sulle modalità di pagamento della pensione

paragrafo 1
Dopo aver rinunciato, nella replica, a chiedere di partecipare alla pensione per una somma eccedente i 200 DM, la ricorrente conferma nella fase orale la conclusione originariamente formulata nel ricorso, chiedendo che le venga attribuita la metà della pensione vedovile. Questa domanda è motivata con l'aggravarsi del suo stato di salute, che giustifica il versamento di una somma di maggiore entità.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Il ricorso è diretto in primo luogo all'annullamento della decisione contenuta nella lettera inviata alla ricorrente, il 18 febbraio 1971, dal direttore generale del personale della Commissione. Con questa decisione, la convenuta rifiutava alla ricorrente la quota di pensione vedovile cui, a norma degli artt. 27 e 28 dell'allegato VIII dello statuto del personale, ha diritto la moglie divorziata del dipendente defunto, in caso di concorso con la vedova dello stesso.
punto 2
A norma dell'art. 79 dello statuto, la vedova del dipendente ha diritto alla pensione vedovile, alle condizioni contemplate dall'allegato VIII dello statuto stesso. L'art. 17 di detto allegato disciplina il diritto alla pensione della vedova. Secondo l'art. 27 dello stesso allegato, la moglie divorziata, che non sia passata a nuove nozze, ha diritto alla stessa pensione se il divorzio è stato concesso per colpa esclusiva del marito. L'art. 28, infine, contempla l'ipotesi del concorso della vedova e della moglie divorziata, stabilendo che in tal caso la pensione vedovile va ripartita in proporzione alla durata dei rispettivi matrimoni.
punto 3
Queste disposizioni non hanno lo scopo di garantire alla vedova o alla moglie divorziata la continuazione, sotto altra forma, di un'obbligazione alimentare nascente dal matrimonio o dal divorzio, bensì creano un diritto che lo statuto attribuisce direttamente alle interessate nella loro qualità di vedova o di moglie divorziata non risposata. A norma dell'art. 28, l'importo spettante alla moglie divorziata non può tuttavia essere superiore a quello degli alimenti assegnatile dalla sentenza di divorzio.
punto 4
Il rifiuto opposto dalla Commissione alla ricorrente era motivato, in primo luogo col fatto che non era dimostrato che la rendita mensile di 200 DM corrisposta dal marito fosse una «pensione alimentare connessa al divorzio» e, in secondo luogo, col fatto che, a norma dell'art. 28 sopra menzionato, gli alimenti vanno assegnati e liquidati nella sentenza di divorzio, il che nella fattispecie non era avvenuto.
punto 5
L'art. 28 non riguarda l'esistenza del diritto alla pensione vedovile, ma unicamente la determinazione della quota spettante alla moglie divorziata, in caso di concorso con la vedova. Ciò trova conferma nel secondo comma di detto articolo, secondo il quale, in caso di decesso di una delle aventi diritto alla pensione vedovile, la sua quota va ad accrescere quella dell'altra. La convenuta ammette del resto che la disposizione in esame non può essere intesa letteralmente, per quanto riguarda la necessità che l'importo degli alimenti sia stabilito dalla stessa sentenza di divorzio, ma sostiene tuttavia che è comunque necessario produrre una sentenza.
punto 6
L'esistenza e l'imposto dell'obbligazione alimentare del dipendente nei confronti della moglie divorziata vanno, in linea di principio, determinati in base alla legge che regola gli effetti del divorzio. In numerosi Stati, in particolare in taluni Stati membri, gli alimenti fra coniugi in caso di divorzio non devono e persino, in certi casi, non possono essere liquidati con la sentenza di divorzio o con sentenza successiva, bensì possono, fra l'altro, essere determinati mediante accordo fra le parti. Esigere che l'esistenza e l'importo degli alimenti siano provati mediante un provvedimento giudiziario, mentre la legge che regola gli effetti del divorzio ignora o, comunque, non impone un siffatto requisito, significherebbe rendere, in determinati casi, impossibile l'esercizio del diritto alla pensione vedovile attribuito dallo statuto alla moglie divorziata per colpa esclusiva del marito. Tale non può essere stata l'intenzione degli autori dello statuto. Di conseguenza, l'ultima frase dell'art. 28, 1o comma, non può essere intesa nel senso ch'essa escluda altri mezzi di prova, circa l'obbligazione alimentare, imposti o ammessi dalla legge che regola gli effetti del divorzio. L'art. 28 ha quindi lo scopo di fissare un punto di riferimento sicuro, traendolo dal diritto nazionale degli interessati.
punto 7
Rifiutando alla ricorrente la quota di pensione spettantele a norma dell'art. 28 dell'allegato VIII, senza aver accertato se la legge che regola gli effetti del divorzio esiga una sentenza come prova del diritto agli alimenti, la convenuta ha quindi violato lo stesso art. 28.
punto 8
La decisione va pertanto annullata.
punto 9
La ricorrente chiede in secondo luogo alla Corte di statuire ch'essa ha diritto ad una quota della pensione vedovile e di liquidarne l'importo. A norma dell'art. 91 dello statuto, la Corte è competente a pronunziarsi su questa domanda.
punto 10
È pacifico che il divorzio della ricorrente è stato concesso per colpa esclusiva del marito e ch'essa non si è risposata, come pure che, dall'epoca del divorzio sino alla morte, il sig. Willy Meinhardt ha corrisposto alla ricorrente, mensilmente e senza interruzione, la somma di 200 DM. Tanto la ricorrente quanto il marito erano cittadini tedeschi e il divorzio è stato concesso nella Repubblica federale di Germania.
punto 11
È altresì pacifico che a norma della legge tedesca, la quale disciplina nella fattispecie la situazione dei coniugi divorziati, gli alimenti spettanti alla moglie nell'ipotesi contemplata dal § 58 della legge matrimoniale (Ehegesetz) possono costituire oggetto di una convenzione fra le parti. Questa convenzione può anche essere tacita e la si può arguire dalle circostanze dell'esecuzione, in particolare da quelle del pagamento.
punto 12
Benché la prova dell'esistenza e dell'importo degli alimenti connessi al divorzio sia regolata, nella fattispecie, dalla legge tedesca, spetta tuttavia alla Commissione e, in caso d'impugnazione, a questa Corte lo stabilire, onde garantire l'esatta applicazione dell'art. 28 dell'allegato VIII, se siano soddisfatte le condizioni poste dal diritto nazionale. Il protrarsi dei pagamenti per un lungo periodo, la loro regolarità, l'entità della somma, rispetto allo stipendio del dipendente, e del reddito presunto della moglie divorziata, unitamente alla sentenza di divorzio per colpa di colui che la versava, fanno apparire logica la conclusione che i pagamenti sono stati effettuati per l'adempimento di un'obbligazione alimentare connessa al divorzio. Né la convenuta, né l'interveniente hanno del resto addotto una ragione plausibile per spiegare come mai il Meinhardt abbia effettuato i pagamenti di cui trattasi, pur non considerandosi tenuto da un'obbligazione alimentare. La ricorrente ha perciò diritto ad una quota della pensione vedovile.
punto 13
Tale quota va liquidata in 200 DM il mese, pari all'importo degli alimenti corrispostile al momento della morte del marito. I mezzi di sussistenza di cui essa dispone rispetto alle sue attuali necessità, come pure la questione del se essa possa eventualmente far valere un credito alimentare nei confronti degli eredi del marito, sono infatti irrilevanti agli effetti degli artt. 27 e 28 dell'allegato VIII dello statuto. Questi non disciplinano un'obbligazione alimentare continuativa, bensì un diritto che la moglie divorziata e la vedova traggono direttamente dallo statuto e ai cui effetti il credito alimentare nei confronti del marito defunto serve unicamente per calcolare la ripartizione della pensione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 14
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La convenuta è rimasta soccombente. Per questi motivi,

Dispositivo

letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le difese orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto lo statuto del personale, in ispecie gli artt. 79 e 91, e l'allegato VIII, artt. 17, 27 e 28, visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 69, LA CORTE (Prima Sezione), respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 1o È annullata la decisione negativa della Commissione contenuta nella lettera 18 febbraio 1971. 2o La Commissione delle CC.EE. è tenuta a corrispondere alla ricorrente la somma mensile di 200 DM, da imputarsi alla pensione ch'essa è tenuta a versare a norma dell'art. 79 e dell'allegato VIII dello statuto. 3o La stessa Commissione sopporterà le spese esposte dalla ricorrente. 4o L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Firme

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 maggio 1972. Mertens de Wilmars Kutscher Monaco Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione J. Mertens de Wilmars

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