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Sez. U, Sentenza n. 1335 del 15/04/1976 (Rv. 380021 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MANCATA INTEGRAZIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - INTEGRAZIONE IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380021-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MANCATA INTEGRAZIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - INTEGRAZIONE IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La mancata integrazione del contraddittorio, rispetto ad un litisconsorte necessario, nel giudizio di merito durante il quale e stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione comporta la inammissibilita del regolamento stesso, e non consente che alla suddetta integrazione si provveda nel corso di quest'ultimo, in quanto il regolamento di giurisdizione costituisce un procedimento incidentale cui non possono partecipare altre parti oltre quelle presenti nel processo in cui il regolamento e proposto. (V 312/73, mass n 362214).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)