Sez. U, Sentenza n. 312 del 02/02/1973 (Rv. 362214 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - OMISSIONE IN SEDE DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - OMISSIONE IN SEDE DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - FATTISPECIE.*
La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di merito nei confronti di un litisconsorte necessario rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, e cio in quanto la questione di giurisdizione e pregiudiziale rispetto ad ogni altra con esclusione di quella concernente la regolare Costituzione del rapporto processuale. (nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nel giudizio iniziato da un dipendente pretermesso e diretto all'accertamento della illegittimita di una promozione disposta dalla cassa di risparmio di Calabria e Lucania, il dipendente promosso sia litisconsorte necessario insieme con la cassa convenuta). (V 252/60; 2920/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)