Sez. L, Sentenza n. 144 del 15/01/1990 (Rv. 464815 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO IN SEDE GIUDIZIARIA - OGGETTO - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO IN SEDE GIUDIZIARIA - OGGETTO - LIMITI.*
Quando l'i.N.P.S. procede alla revoca della pensione d'Invalidità per il riscontrato miglioramento dell'originaria situazione invalidante dell'assicurato, il potere di revoca risulta legittimamente esercitato solo nel caso in cui sia effettivamente accertato un miglioramento rispetto alla situazione originaria verificata in Sede amministrativa al tempo del riconoscimento della pensione suddetta. Consegue che in Sede giudiziaria si rende necessario unicamente un raffronto comparativo tra la situazione originaria e quella sopravvenuta al tempo della revoca, non avendo il giudice (tanto meno nel caso di pensione riconosciuta con sentenza passata in giudicato) il potere di accertare se al tempo dell'ammissione al pensionamento sussistesse o meno la riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato oltre i limiti di legge. (Conf 6733/86, mass n 448866).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)