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Sez. L, Sentenza n. 6440 del 26/06/1990 (Rv. 467999 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - CONTROVERSIA DIRETTA AL RIPRISTINO DELLA PENSIONE - ACCERTAMENTI RELATIVI - RIFERIMENTO ALLA SOGLIA LEGALE D'INVALIDITÀ VIGENTE AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE ALLA PENSIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467999-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - CONTROVERSIA DIRETTA AL RIPRISTINO DELLA PENSIONE - ACCERTAMENTI RELATIVI - RIFERIMENTO ALLA SOGLIA LEGALE D'INVALIDITÀ VIGENTE AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE ALLA PENSIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*

La revoca, con effetto ex nunc, della pensione d'Invalidità, per sopravvenuto recupero della capacità di guadagno, può dall'INPS essere disposta anche quando il diritto a pensione sia stato riconosciuto da sentenza passata in giudicato, atteso che l'efficacia vincolante del giudicato preclude una diversa valutazione dei fatti accertati dalla sentenza, ma non osta ad un successivo riscontro del venir meno dello stato invalidante in relazione ad un sopravvenuto miglioramento delle condizioni del soggetto. Ne consegue che nella controversia promossa per il ripristino della predetta pensione, revocata dall'istituto previdenziale, non è sufficiente il semplice accertamento dell'inesistenza, al momento della revoca, di una riduzione della capacità di guadagno al di sotto dei limiti legali, ma è necessario un raffronto fra le condizioni dell'assicurato al tempo della concessione della prestazione ed in quello della revoca della medesima, dovendosi accertare se vi sia stato o no recupero della capacità di guadagno con riferimento alla soglia legale d'Invalidità vigente al tempo dell'ammissione al pensionamento invece che al tempo dell'adozione del provvedimento di revoca e, quindi, nel caso di pensione attribuita prima dell'entrata in vigore della legge n. 160 del 1975, con riguardo al limite fissato dall'art. 10, primo comma, R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 nel testo anteriore a quello sostituito dall'art. 24 della citata legge n. 160 del 1975. (V 144/90, mass n 464815; (V 1434/88, mass n 457537; (V 2131/87, mass n 451366; (V 263/85, mass n 438486; (V 3726/83, mass n 428632).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)