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Sez. 3, Sentenza n. 26900 del 19/12/2014 (Rv. 633700 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Rivalutazione monetaria disposta in appello - Assenza di domanda ed acquiescenza del danneggiato alla sentenza di primo grado anche nel "quantum" - Illegittimità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633700-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI

La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta d'ufficio dal giudice in grado di appello, quando il danneggiato abbia dichiarato di ritenere esaustiva la sentenza di primo grado, manifestando integrale acquiescenza alla stessa anche con riferimento al "quantum". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva accordato d'ufficio in favore del danneggiato appellato la rivalutazione monetaria, nonostante la sola richiesta di integrale conferma della sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)