Sez. 3, Sentenza n. 26900 del 19/12/2014 (Rv. 633700 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Rivalutazione monetaria disposta in appello - Assenza di domanda ed acquiescenza del danneggiato alla sentenza di primo grado anche nel "quantum" - Illegittimità - Sussistenza - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI
La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta d'ufficio dal giudice in grado di appello, quando il danneggiato abbia dichiarato di ritenere esaustiva la sentenza di primo grado, manifestando integrale acquiescenza alla stessa anche con riferimento al "quantum". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva accordato d'ufficio in favore del danneggiato appellato la rivalutazione monetaria, nonostante la sola richiesta di integrale conferma della sentenza di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)