diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5205 del 13/11/1978 (Rv. 394955 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394955-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il giudice d'appello, nel liquidare il risarcimento del danno da fatto illecito, ha il potere-dovere di tener conto della svalutazione monetaria, al fine dell'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore della moneta al momento della liquidazione finale, tutto cio non costituendo alterazione ma sostanziale realizzazione dello stesso originario petitum risarcitorio e non implicando, quindi, divergenza tra il chiesto e il pronunciato. L'Esercizio di siffatto potere trova ostacolo nella preclusione endoprocessuale per acquiescenza della parte danneggiata alla pronuncia del primo giudice che la rivalutazione abbia negato, o quando lo stesso danneggiato abbia chiesto al giudice d'appello la conferma della liquidazione del danno, effettuata dal primo giudice, manifestando cosi una volonta incompatibile con l'inclusione degli effetti del diminuito potere d'acquisto della moneta nell'oggetto del riesame. (Conf 424/76, mass n 379075; (Conf 1872/72, mass n 358914; (Conf 2716/69, mass n 342405).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)